IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge  28  dicembre  2013  n.
149, convertito in legge con modificazioni dalla  legge  21  febbraio
2014 n. 13, che prevede, a decorrere dall'anno finanziario 2014,  con
riferimento  al  precedente  periodo  d'imposta,  la   facolta'   del
contribuente di scegliere di destinare una  quota  pari  al  due  per
mille della propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a
favore di un partito politico iscritto nel registro di cui all'art. 4
del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 12, comma 2, dello stesso  decreto-legge,  secondo  il
quale   le   destinazioni   della   citata   quota   sono   stabilite
esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in
sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto  trasmesso
all'Agenzia delle entrate; 
  Visto il medesimo art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge,  ai
sensi del quale il contribuente puo' indicare sulla  scheda  un  solo
partito politico cui destinare il due per mille; 
  Visto l'art. 12, comma 2-bis, dello stesso decreto-legge, il  quale
prevede che le  risorse  corrispondenti  alle  opzioni  espresse  dai
contribuenti sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il
successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40
per cento della somma autorizzata per ciascun anno e  che,  entro  il
successivo 31  dicembre,  sono  corrisposte  ai  partiti  le  risorse
destinate  dai  contribuenti   sulla   base   del   complesso   delle
dichiarazioni presentate entro gli  ordinari  termini  di  legge,  al
netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto; 
  Visto l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge, ai sensi  del
quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura
non regolamentare, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  decreto-legge,  su
proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti
ai soggetti aventi  diritto  sulla  base  delle  scelte  operate  dai
contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e  l'economicita'
di  gestione,  nonche'  le   modalita'   di   semplificazione   degli
adempimenti e di tutela della riservatezza  e  di  espressione  delle
scelte preferenziali dei contribuenti; 
  Visto altresi' l'art. 10, comma 3, dello stesso  decreto-legge  che
stabilisce i termini entro i quali la Commissione di  garanzia  degli
statuti e per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti politici provvede alla trasmissione all'Agenzia delle entrate
dell'elenco  dei  partiti  politici  iscritti  nel  registro  di  cui
all'art. 4 del medesimo decreto-legge; 
  Considerato che, per le finalita' di cui al citato art.  12,  comma
1, dello stesso decreto-legge, il  medesimo  articolo,  al  comma  4,
stabilisce un limite massimo di spesa, pari a 7,75  milioni  di  euro
per l'anno 2014, 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2017, da iscrivere in apposito fondo  da  istituire  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  che,
pertanto, la somma complessivamente  corrisposta  ai  partiti  aventi
diritto non puo' in ogni caso superare il tetto  di  spesa  stabilito
per ciascun anno; 
  Considerato altresi' che ai conseguenti oneri si provvede, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, dello stesso decreto-legge  mediante  utilizzo
di quota parte dei risparmi che si rendono  disponibili  per  effetto
delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del
medesimo decreto-legge, che dispongono che nel primo, nel  secondo  e
nel terzo esercizio finanziario successivi a  quello  in  corso  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge,  il  finanziamento
previsto  dalla  previgente  disciplina  e  ridotto   nella   misura,
rispettivamente, del 25, del 50  e  del  75  per  cento  dell'importo
spettante e che il medesimo finanziamento cessa a partire dal  quarto
esercizio finanziario successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge; 
  Preso atto che ai sensi del suddetto art. 12, comma 6, del medesimo
decreto-legge le somme iscritte annualmente nel  fondo  di  cui  allo
stesso articolo, comma 4, non utilizzate al  termine  dell'esercizio,
sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato e  che
ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto-legge la quota parte delle
risorse che si rendono disponibili per  effetto  dell'abolizione  del
finanziamento pubblico diretto ai partiti  politici,  non  utilizzata
per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter
del decreto-legge, e destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato, di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398; 
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'art. 154, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196; 
  Su proposta del Ministro per le  riforme  costituzionali  e  per  i
rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione  delle
  somme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 149 del 2013 
 
  1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle
somme di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n.
13, i partiti politici inclusi dalla Commissione  di  garanzia  degli
statuti e per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei
partiti politici,  di  seguito  denominata  Commissione,  nell'elenco
trasmesso dalla medesima Commissione  all'Agenzia  delle  Entrate  ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del medesimo decreto-legge. 
  2. L'elenco, nel quale sono indicati denominazione e codice fiscale
di ciascun soggetto avente diritto ai sensi del comma 1, e' trasmesso
dalla Commissione all'Agenzia delle entrate non oltre il 9 gennaio di
ciascun anno.